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Sez. 1, Sentenza n. 933 del 16/02/1981 (Rv. 411456 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - PRESUPPOSTI - PROBABILITA E NON CERTEZZA DEL FONDAMENTO DELLA DOMANDA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1981-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411456-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - PRESUPPOSTI - PROBABILITA E NON CERTEZZA DEL FONDAMENTO DELLA DOMANDA - SUFFICIENZA.*

Al fine dell'ammissibilita dell'Azione per la dichiarazione della paternita o maternita naturale, l'art 274 cod civ, nel nuovo testo introdotto dall'art 117 della legge 19 maggio 1975 n 151, ove sottolinea l'esigenza di specifiche circostanze, tali da far apparire giustificata l'Azione medesima, non modifica la natura sommaria e provvisoria del relativo accertamento, il quale, pertanto, va mantenuto sul piano della probabilita e non della certezza del fondamento della domanda. (V 3027/78, mass n 392466).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)