diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1571 del 03/03/1983 (Rv. 426405 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CRITERI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1983-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426405-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CRITERI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE.*

Ai fini del giudizio di ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale non è sufficiente una delibazione di non manifesta infondatezza della domanda ricavabile dagli elementi di fatto dedotti, ma è invece necessario che il giudice sia convinto, in relazione ai mezzi di prova dedotti, della esistenza di circostanze tali che, per il loro carattere specifico, facciano apparire l'Azione verosimilmente non priva di fondamento, pur mantenendosi la delibazione sul piano della probabilità e non su quello della certezza, e senza che sia obbligatorio per il giudice assumere informazioni ove ritenga di poter giungere ad un giudizio di ammissibilità dell'Azione sulla base delle circostanze dedotte. (V 1379/82, mass n 419221; (V 172/82, mass nn 417853 e 417854; (V 5950/81, mass nn 416726, 416727 e 416728; (V 1626/81, mass n 412298; (V 1430/81, mass nn 412072 e 412073; (V 1058/81, mass n 411604; (V 933/81, mass n 411456).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)