diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3027 del 20/06/1978 (Rv. 392466 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DELIBAZIONE RELATIVA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1978-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392466-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DELIBAZIONE RELATIVA - REQUISITI.*

Il nuovo testo del primo comma dell'art 274 cod civ, come sostituito dall'art 117 della legge 19 maggio 1975 n 151, sulla riforma del diritto di famiglia, seppure sottolinea l'esigenza della "specificita" degli elementi di valutazione e la necessita di "circostanze" concrete, e non di meri indizi che facciano apparire "giustificata" l'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternita o di maternita naturale, non ha modificato la natura sommaria e provvisoria della preliminare delibazione prevista dalla stessa norma. Pertanto, anche a seguito della recente riforma tale valutazione, essendo conservata al limitato fine di dare ingresso al vero e proprio giudizio sulla fondatezza della domanda, deve mantenersi sul piano della probabilita e non su quello della certezza. Nel compiere tale delibazione, il giudice deve non solo valutare nel merito il fumus boni iuris della domanda di dichiarazione sul rapporto di filiazione, ma, anzitutto, esaminare se vi siano altri motivi pregiudiziali di inammissibilita della domanda stessa (decadenza, giudicato, transazione e cosi via). (V 471/77, mass n 384023; (V 2979/76, mass n 381743).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 285, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 117, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)