diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5146 del 23/05/1998 (Rv. 515739 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Dimissioni - Per giusta causa - Reiterato mancato pagamento di voci retributive - Giusta causa di dimissioni - Configurabilità - Efficacia immediata delle dimissioni - Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa a medico responsabile del settore chirurgico di una Casa di Cura dimessosi posticipando di alcuni giorni l'effetto delle dimissioni.
Stato
decisa il 1998-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515739-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso; la giusta causa di recesso non è da escludersi quando il lavoratore, rassegnando le dimissioni, ne abbia però posticipato l'effetto, così dimostrando la "possibilità" di prosecuzione del rapporto, ove ciò avvenga per rispetto dei principi di correttezza e buona fede nelle obbligazioni contrattuali, in considerazione della particolare posizione rivestita dal lavoratore nell'organizzazione aziendale e perciò dalle negative conseguenze di una immediata cessazione delle sue prestazioni. (Fattispecie relativa a medico responsabile del raggruppamento chirurgico di una Casa di Cura che, nella lettera di dimissioni per giusta causa, aveva precisato che le stesse avrebbero avuto effetto in un momento successivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)