diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 32514 del 16/10/2020 Ud. (dep. 19/11/2020) Rv. 279873 - 02

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Art. 31 d.lgs. n. 58 del 1998 - Responsabilità solidale per i danni arrecati dall'intermediario incaricato - Natura - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279873-02

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

Le banche e le imprese di investimento rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e a titolo di responsabilità indiretta, ex art. 2049 cod. civ., dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario incaricato per l'offerta fuori sede, quando l'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate allo stesso, sulla cui attività l'ente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna, quale responsabile civile, della banca conferente per una serie di truffe perpetrate dal promotore finanziario incaricato in danno di clienti investitori).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)