Sez. 5, Sentenza n. 7124 del 09/02/2016 Ud. (dep. 23/02/2016) Rv. 267569 - 01
RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE | Responsabilità per fatto altrui ex art. 2049 cod. civ. - Rapporto di agenzia - Responsabilità del committente - Condizioni - Fattispecie.
RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE
In tema di responsabilità civile da reato, specificamente fondata sull'art. 2049 cod. civ., ovvero responsabilità solidale per il fatto altrui, sussiste la responsabilità del committente per l'attività illecita posta in essere dall'agente anche privo del potere di rappresentanza, quando la commissione dell'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate a quest'ultimo e il committente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilianza. (Fattispecie di mandato senza rappresentanza in cui l'agente operava nell'ambito delle direttive impartite dal committente, senza il potere di intervenire sul contenuto dei rapporti con la clientela, ed era inserito nell'organizzazione dell'impresa del committente per quanto concerneva la riscossione dei canoni anticipati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)