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Sez. 3, Sentenza n. 10875 del 28/06/2012 (Rv. 623103 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Esistenza del titolo esecutivo - Al momento in cui l'azione esecutiva è minacciata ed iniziata - Necessità - Formazione dopo l'inizio del processo esecutivo - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie relativa ad esecuzione iniziata sulla base di sentenza di primo grado priva di statuizioni di condanna.
Stato
decisa il 2012-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623103-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA

Il titolo esecutivo, in quanto condizione necessaria del processo esecutivo, deve esistere nel momento in cui questa è minacciata con la notificazione dell'atto di precetto ed in cui è iniziata con l'introduzione del processo esecutivo; non si può formare successivamente e deve permanere per tutta la durata dell'esecuzione. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha escluso che potesse ritenersi validamente intimato il precetto al rilascio di un immobile sulla base di una sentenza priva di alcuna statuizione di condanna, anche implicita, solo perché integrata dalla sentenza di appello la quale conteneva nel dispositivo una pronuncia di condanna a consegnare il bene).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)