Sez. 3, Sentenza n. 7631 del 24/05/2002 (Rv. 554698 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Sentenza appellabile o appellata - Opposizione all'esecuzione - Verifica dell'esecutività del titolo - Ammissibilità - Sospensione necessaria del giudizio in pendenza dell'appello - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA
Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, allorché dichiara che la sentenza fatta valere come titolo esecutivo non consente l'esercizio della relativa azione, perché si tratta di sentenza appellabile o già appellata (oltre che non provvisoriamente esecutiva), non compie alcuna indagine sull'ammissibilità dell'appello (che gli è preclusa), ma si limita alla verifica (che gli compete) dell'esistenza o persistenza del titolo giudiziale posto a fondamento dell'esecuzione; né, ove si tratti di sentenza appellata, è tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione della controversia cui la sentenza si riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli accertamenti oggetto dei due giudizi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)