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Sez. U, Sentenza n. 61 del 07/01/2014 (Rv. 628705 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Espropriazione forzata - Partecipazione di più creditori - Esistenza del titolo esecutivo dall'inizio alla fine della procedura - Significato - Caducazione, dopo un intervento titolato, del titolo esecutivo del creditore procedente - Sorte del pignoramento originario.
Stato
decisa il 2014-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628705-01

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE

Nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2741, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 500

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)