Sez. 3, Sentenza n. 10987 del 14/07/2003 (Rv. 565014 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Incidente stradale - Accertamento in concreto di una colpa in capo al conducente - Responsabilità affermata in base alla presunzione ex art. 2054 cod. civ - Risarcibilità del danno morale - Previa verifica da parte del giudice di merito della configurabilità di una ipotesi di reato - Ammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Qualora il giudice di merito accerti in concreto la colpa dei conducenti dei veicoli venuti in collisione, uno dei quali rimanga vittima di lesioni o morte, ed applichi lo stesso la presunzione di eguale responsabilità fissata dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., per l'impossibilità di graduare le colpe, non può negare il risarcimento del danno morale sul rilievo che la responsabilità viene affermata su base presuntiva, ma è tenuto ad accertare, in mancanza di accertamento vincolante del giudice penale, se sia ravvisabile un'ipotesi di reato, concedendo o negando il risarcimento a seconda dell'esito dell'accertamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)