Sez. 3, Sentenza n. 10482 del 01/06/2004 (Rv. 573304 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Sussistenza della colpa affermata in base alla presunzione di di cui all'art. 2054 c.1.e 2 cod. civ.) - Risarcimento del danno non patrimoniale - Ammissibilità - Condizioni - Responsabilità per vizi di costruzione e manutenzione del veicolo - Prova dell'elemento psicologico del conducente - Necessità - Eccezioni - Lesione di valori personali costituzionalmente garantiti.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Con riguardo all'art. 2054, primo e secondo comma cod. civ., il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 (salvo che per il danno non patrimoniale da lesione di valori della persona umana costituzionalmente garantiti) è risarcibile a condizione che sia provata la colpa del conducente dell'autovettura, potendo a tali fini la prova di detta colpa fondarsi sulla presunzione legale di colpa a carico del conducente, con la conseguenza che di detto danno non patrimoniale risponde anche il proprietario, ai sensi del terzo comma dell'art. 2054. Per contro nell'ipotesi di cui al comma quarto dell'art. 2054 cod. civ., configurandosi una responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, al fine del risarcimento del danno non patrimoniale, sempre nei limiti di cui all'art. 2059 cod. civ. (e quindi dell'art. 185 cod. pen.) è necessario che sia provato, con qualunque mezzo di prova ammesso dal rito civile, l'elemento psicologico del conducente o del proprietario, salvo anche in tal caso che si versi in ipotesi di valori costituzionalmente protetti, nella quale eventualità - venuta meno la limitazione posta dall'art. 2059 cod. civ. - la responsabilità oggettiva fonda non solo il risarcimento del danno patrimoniale ma anche di quello non patrimoniale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2728
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)