Sez. 2, Sentenza n. 857 del 02/02/1999 (Rv. 522832 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - CONGUAGLI IN DENARO | Attribuzione dell'intero bene immobile, indivisibile, ad uno dei condividenti - Conguaglio in danaro riconosciuto agli altri - Migliorie apportate allo stesso da uno dei condividenti - Riconduzione, per accessione, al bene da dividere - Conseguente valutazione ai fini della stima della massa, della determinazione delle quote e dei conguagli dovuti.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - CONGUAGLI IN DENARO
Nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti allo stesso vengono a far parte, per il principio dell'accessione, al bene stesso, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 728, Cod. Civ. art. 1150
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)