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Sez. 2, Sentenza n. 12345 del 18/11/1991 (Rv. 474669 - 01)

Divisione - Divisione ereditaria - Domanda - Oggetto - Godimento separato di parte dei beni | Beni comuni posseduti dal coerede - Miglioramenti - Diritto del coerede al rimborso delle spese eseguite - Sussistenza - Ripartizione delle spese - Criteri.
Stato
decisa il 1991-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474669-01

Divisione - Divisione ereditaria - Domanda - Oggetto - Godimento separato di parte dei beni

Il coerede il quale abbia migliorato i beni comuni da lui posseduti, pur non potendo invocare l'applicazione dell'art. 1150 cod. civ., che riconosce il diritto ad una indennità pari all'aumento di valore della cosa determinato dai miglioramenti, tuttavia, mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, può pretendere il rimborso delle spese eseguite per la cosa comune, le quali si ripartiscono al momento della attribuzione delle quote, secondo il principio nominalistico, dato che lo stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 714, Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1150

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)