Sez. 2, Sentenza n. 6982 del 23/03/2009 (Rv. 607657 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - OGGETTO - GODIMENTO SEPARATO DI PARTE DEI BENI | Beni comuni posseduti dal coerede - Miglioramenti - Diritti del coerede - Ad un'indennità pari all'aumento di valore della cosa - Esclusione - Al rimborso delle spese - Sussistenza - Fondamento - Limiti.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - OGGETTO - GODIMENTO SEPARATO DI PARTE DEI BENI
Il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie, può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150, comma quinto, cod. civ. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per materiali e manodopera.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 714, Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1150 com. 5, Cod. Civ. art. 1720, Cod. Civ. art. 2031
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)