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Sez. 1, Sentenza n. 8038 del 15/06/1982 Ud. (dep. 20/09/1982) Rv. 155091 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - DENUNCIA IN SENSO FORMALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155091-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - DENUNCIA IN SENSO FORMALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Ai fini della sussistenza del delitto di calunnia non occorre una denuncia in senso formale, bastando che siano portate a conoscenza dell'autorità circostanze idonee ad indicare taluno come colpevole di un fatto costituente reato mai commesso dall'incolpato. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è ravvisata la calunnia nella falsa incolpazione contenuta in dichiarazioni rese nel corso di un esame testimoniale). (V mass n 145526; (V mass n 146073; (Conf mass n 148750).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)