Sez. 5, Sentenza n. 7147 del 24/03/1980 Ud. (dep. 02/06/1980) Rv. 145526 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - NEGAZIONE, DA PARTE DELL'IMPUTATO, DELLA VERIDICITA DI TESTIMONIANZE A LUI SFAVOREVOLI - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - CONFIGURABILITA DEL DELITTO DI CALUNNIA - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - NEGAZIONE, DA PARTE DELL'IMPUTATO, DELLA VERIDICITA DI TESTIMONIANZE A LUI SFAVOREVOLI - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - CONFIGURABILITA DEL DELITTO DI CALUNNIA - CONDIZIONI.*
L'imputato, nell'Esercizio del suo ius defendendi, legittimamente puo negare, anche mentendo, la veridicita di testimonianze a lui sfavorevoli. L'implicita accusa di falsa testimonianza o calunnia nei confronti degli accusatori costituisce una conseguenza non voluta e soltanto indiretta dell'atteggiamento difensivo del reo, il cui animus defendendi esclude la punibilita del reato. Quando pero l'imputato, oltre a negare la veridicita dei testi a lui sfavorevoli, assume iniziative dirette a riversare su di loro specifiche accuse di falsa testimonianza o calunnia, pur sapendoli innocenti, e ne deriva la possibilita di inizio di un procedimento penale, si e al di fuori del mero Esercizio del diritto di difesa, e ricorrono tutti gli elementi costitutivi del reato di calunnia.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)