Sez. 2, Sentenza n. 4212 del 03/11/1980 Ud. (dep. 09/05/1981) Rv. 148750 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - DENUNZIA IN SENSO FORMALE - NON NECESSARIA.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - DENUNZIA IN SENSO FORMALE - NON NECESSARIA.*
Per la sussistenza del delitto di calunnia non occorre la denunzia in senso formale, ma basta che siano portate a conoscenza dell'Ag (o di autorita che ad essa ha l'Obbligo di riferire) circostanze di fatto idonee ad indicare taluno colpevole di un reato che non ha commesso. (Conf mass n 144688; (Conf mass n 143176).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)