Sez. 1 - , Ordinanza n. 14865 del 29/05/2023 (Rv. 667929 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione speciale - D.l. n. 130 del 2020 - Applicabilità ai procedimenti pendenti - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione complementare, la disciplina della protezione speciale di cui al d.l. n. 130 del 2020, convertito nella l. n. 173 del 2020, si applica retroattivamente - ex art. 15 del citato d.l. - a tutti i procedimenti che, alla data della sua entrata in vigore (22 ottobre 2020), fossero pendenti davanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali,
ma non a quelli pendenti, alla stessa data, davanti al giudice di rinvio o alla Corte di cassazione. (La S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la decisione del Tribunale che, decidendo sulla domanda di protezione complementare presentata da un cittadino del Gambia prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, erroneamente non aveva applicato la nuova disciplina prevista dal citato decreto).
Costituzione art. 10, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 15, Legge 18/12/2020 num. 173, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)