Sez. 1, Sentenza n. 1763 del 07/05/1975 (Rv. 375412 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO DA PARTE DI UN TERZO DEL DEBITO DI UN IMPRENDITORE POI FALLITO - ANORMALITA - CONFIGURABILITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO DA PARTE DI UN TERZO DEL DEBITO DI UN IMPRENDITORE POI FALLITO - ANORMALITA - CONFIGURABILITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Nell'ipotesi di pagamento, da parte di un terzo, del debito di un imprenditore successivamente fallito, l'anormalita o meno del pagamento stesso, al fine dell'accoglimento dell'Azione revocatoria proposta ai sensi dell'art 67 primo comma n 2 della legge fallimentare, non va esaminata soltanto in relazione alla legittimita dell'adempimento del debito altrui, in se considerata, ma deve essere valutata alla stregua del rapporto intercorso fra il debitore fallito ed il terzo che ha pagato; non e sufficiente, pertanto, ad escludere l'anormalita del pagamento il rilievo che il mezzo usato sia fra quelli previsti dalla legge (nella specie delegazione di pagamento), ma occorre indagare, caso per caso, se le modalita dell'operazione non siano state concordate e poste in essere in modo tale da concretare una clandestina sottrazione di beni alla garanzia dei creditori. (Conf 422/74, mass n 368123).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1268, Cod. Civ. art. 1269, Legge Falliment. art. 67 com. 1 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)