Sez. 1, Sentenza n. 6358 del 09/12/1980 (Rv. 410101 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO DA PARTE DI UN TERZO DI UN DEBITO DI UN SOGGETTO SUCCESSIVAMENTE FALLITO - ANORMALITA DEL PAGAMENTO - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE RELATIVA AL PAGAMENTO- AD UN ISTITUTO DI CREDITO DI UNO SCOPERTO DI CONTO CORRENTE, DA PARTE DEL CORRENTISTA POI FALLITO, MEDIANTE IL RICAVATO DELLA VENDITA DI AZIONI GIA IN PEGNO DI DETTO ISTITUTO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO DA PARTE DI UN TERZO DI UN DEBITO DI UN SOGGETTO SUCCESSIVAMENTE FALLITO - ANORMALITA DEL PAGAMENTO - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE RELATIVA AL PAGAMENTO- AD UN ISTITUTO DI CREDITO DI UNO SCOPERTO DI CONTO CORRENTE, DA PARTE DEL CORRENTISTA POI FALLITO, MEDIANTE IL RICAVATO DELLA VENDITA DI AZIONI GIA IN PEGNO DI DETTO ISTITUTO.*
Agli effetti dell'Azione revocatoria fallimentare, costituiscono mezzi anormali di pagamento, come tali suscettibili di essere revocati, le cessioni di merci, la datio in solutum ed in genere tutti gli Atti in cui il denaro entra in funzione non quale strumento di immediata e diretta soluzione, ma in via mediata e indiretta, quale effetto finale di altre forme negoziali. In particolare, nell'ipotesi di pagamento da parte di un terzo del debito di un soggetto successivamente fallito, l'anormalita del pagamento va individuata nella complessita del meccanismo satisfattorio posto in essere, estraneo alle comuni relazioni commerciali, corrisponda l'accordo intercorso fra il terzo ed il fallito allo schema tipico della delegazione o a quello dell'accollo. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto soggetto alla revocatoria fallimentare il pagamento ad un istituto di credito di uno scoperto di conto corrente, da parte del correntista poi fallito, mediante il ricavato della vendita di azioni gia in pegno di detto istituto. Il SC ha confermato la decisione, enunciando il principio che precede). (V 5138/80, mass n 408994, sulla prima parte; (V 4745/80, mass n 408559, sulla seconda parte; (V 2761/78, mass n 392168, sulla prima parte; (V 4464/77, mass n 388071, sulla prima parte; (V 3082/76, mass n 381867, sulla prima parte; (V 2402/76, mass n 381182, sulla seconda parte; (V 1763/75, mass n 375412, sulla seconda parte; (V 422/74, mass n 368123, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)