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Sez. 1, Sentenza n. 422 del 14/02/1974 (Rv. 368123 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO DI UN DEBITO DEL FALLITO DA PARTE DI UN TERZO - ANORMALITA DEL PAGAMENTO - CRITERIO DI VALUTAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368123-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO DI UN DEBITO DEL FALLITO DA PARTE DI UN TERZO - ANORMALITA DEL PAGAMENTO - CRITERIO DI VALUTAZIONE - FATTISPECIE.*

Nell'ipotesi di pagamento, da parte di un terzo, del debito di un imprenditore successivamente fallito, l'anormalita o meno di tale pagamento, ai fini dell'accoglimento dell'Azione revocatoria proposta ai sensi dell'art 67, primo comma n 2 legge fallimentare non va esaminata soltanto in relazione al fatto dell'adempimento del debito altrui, in se considerato, ma deve essere, invece, valutata alla stregua del rapporto intercorso fra il debitore, poi fallito, ed il terzo che ha pagato o si e obbligato a pagare. L'anormalita del mezzo di pagamento va, cioe, individuata nella complessita del meccanismo satisfattorio concretatosi in questo rapporto e che e estraneo alla normalita delle relazioni commerciali, sia che l'accordo intercorso fra il terzo ed il fallito corrisponda allo schema tipico della delegazione, sia a quello dell'accollo. (nella specie, un appaltatore edile, poi fallito, al fine di ottenere la fornitura, da parte di un'impresa, dei materiali necessari all'esecuzione dell'appalto, aveva autorizzato il committente a rilasciare alla suddetta impresa, una cambiale, con l'intesa che il relativo importo sarebbe stato detratto dal corrispettivo dell'appalto. I giudici del merito avevano respinto la domanda di revoca di questo accordo, formulata dal curatore ai sensi del citato art 67, primo comma n 2 legge fallimentare, escludendo che esso fosse preordinato all'adempimento del debito dell'appaltatore con mezzi anormali, sia perche tale pagamento doveva essere eseguito con un titolo di credito, comunemente accettato in luogo del denaro, sia perche esso avrebbe comportato, come unica conseguenza, la sostituzione del creditore, senza pregiudizio per la massa. La SC ha cassato questa pronunzia, enunciando il principio di cui in massima). (V 609'67, mass n 326603).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)