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Sez. 6, Sentenza n. 12314 del 04/06/1980 Ud. (dep. 22/11/1980) Rv. 146778 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - SINDACABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146778-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - SINDACABILITA - ESCLUSIONE.*

La rinnovazione totale o parziale del dibattimento costituisce Esercizio di un potere discrezionale del giudice, che e tenuto a disporla soltanto se ritiene, a suo insindacabile giudizio, che il processo non puo essere definito senza l'acquisizione di nuovi elementi probatori. (Conf mass n 135097).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)