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Sez. 3, Sentenza n. 32706 del 27/04/2004 Cc. (dep. 27/07/2004) Rv. 229388 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Sentenza di condanna per costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Subordinazione della sospensione condizionale della pena alla sua esecuzione - Impossibilità sopravvenuta ad adempiere - Onere della prova - Grava sul condannato.
Stato
decisa il 2004-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229388-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di costruzioni edilizie abusive, grava sul soggetto condannato la prova della impossibilità di adempimento, per cause allo stesso non imputabili, della demolizione del manufatto abusivo ordinata con la sentenza di condanna ed alla quale sia subordinata la sospensione condizionale della pena, atteso che compete al giudice dell'esecuzione la sola valutazione sull'adempimento e sulla esistenza o meno di cause che lo abbiano reso impossibile al momento della scadenza dell'adempimento stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)