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Sez. 1, Sentenza n. 795 del 26/09/2000 Cc. (dep. 09/01/2001) Rv. 217610 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Revoca per inosservanza di obblighi imposti con la sentenza di condanna - Operatività di diritto - Conseguenze in tema di delimitazione dei poteri del giudice dell'esecuzione.
Stato
decisa il 2000-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217610-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

La revoca della sospensione condizionale della pena, per inosservanza di obblighi imposti, a norma dell'art. 165 cod. pen., con la sentenza di condanna (nella specie, demolizione del manufatto abusivo), opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, sicché il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, nel disporla, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dall'inesistenza di cause che lo rendano impossibile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)