Sez. 2 - , Ordinanza n. 2914 del 07/02/2020 (Rv. 657093 - 04)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE | Divisione ereditaria – Domanda subordinata di riduzione per lesione di legittima – Deduzione in appello dell’assenza di “relictum” – Domanda nuova – Esclusione – Fattispecie.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE
In un giudizio di divisione ereditaria, ove gli attori coeredi chiedano la divisione della massa ereditaria da calcolare a seguito di collazione dei beni donati al coerede convenuto e, in subordine, la riduzione della donazione per lesione della quota di legittima, non può essere considerata nuova, e, pertanto, inammissibile, la domanda subordinata nel caso in cui solo in appello si deduca l'assenza di "relictum" – e, quindi, la loro totale pretermissione - che consentirebbe agli appellanti di proporla senza essere tenuti ad accettare previamente l'eredità con beneficio di inventario. (Nella specie la S.C. ha affermato il principio sul presupposto che la lamentata pretermissione era stata prospettata in appello come un diverso aspetto della lesione della quota di legittima e, in tal senso, ha ritenuto corretto che l'esercizio dell'azione a tutela della quota di legittima fosse stato formulato in modo alternativo, quale divisione della comunione se fosse stata riconosciuta l'esistenza di una massa ereditaria e quale azione di riduzione della donazione in caso contrario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 563, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 737, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)