Sez. 3, Sentenza n. 758 del 16/02/1978 (Rv. 390096 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - DEBITORE - LITISCONSORTE NECESSARIO - MANCANZA - NULLITA DEL PROCESSO E DELLE SENTENZE IN ESSO PRONUNCIATE - RILEVABILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESITO PROBABILE DELLA LITE DEDUCIBILE DALLA DOCUMENTAZIONE DEL TERZO E DALL'ASSENZA DI ECCEZIONI DEL CREDITORE - IRRILEVANZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - DEBITORE - LITISCONSORTE NECESSARIO - MANCANZA - NULLITA DEL PROCESSO E DELLE SENTENZE IN ESSO PRONUNCIATE - RILEVABILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESITO PROBABILE DELLA LITE DEDUCIBILE DALLA DOCUMENTAZIONE DEL TERZO E DALL'ASSENZA DI ECCEZIONI DEL CREDITORE - IRRILEVANZA.*
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, proposto da un terzo ai sensi dell'art 619 cod proc civ, e litisconsorte necessario, oltre al creditore procedente, il debitore esecutato, nei cui confronti deve stabilirsi a chi appartenga la proprieta dei beni oggetto dell'esecuzione, o la sussistenza di un diritto reale del terzo sui beni stessi. La mancata partecipazione al giudizio del debitore esecutato puo essere rilevata anche per la prima volta in Cassazione ed importa la nullita del processo e delle sentenze in esso pronunciate. Ne rileva la circostanza che la documentazione prodotta dal terzo opponente e l'assenza di eccezioni del creditore procedente rendano probabile in ogni caso l'accoglimento dell'opposizione, giacche la necessita dell'integrazione del contraddittorio dev'essere valutata dalla domanda, e non dall'esito probabile della lite. (Conf 1197/75, mass n 374636; (Conf 1500/74, mass n 369616).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)