Sez. 3, Sentenza n. 1197 del 02/04/1975 (Rv. 374636 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - PARTI NECESSARIE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL DEBITORE ESECUTATO - SUSSISTENZA - MANCANZA - RILEVABILITA IN CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - PARTI NECESSARIE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL DEBITORE ESECUTATO - SUSSISTENZA - MANCANZA - RILEVABILITA IN CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, proposto da un terzo ai sensi dell'art 619 cod proc civ, e litisconsorte necessario, oltre al creditore procedente, il debitore esecutato, nei cui confronti deve stabilirsi a chi appartenga la proprieta dei beni oggetto dell'esecuzione, o la sussistenza di un diritto reale del terzo sui beni stessi. La mancata partecipazione al giudizio del debitore esecutato puo essere rilevata anche per la prima volta in Cassazione ed importa la nullita del processo e delle sentenze in esso pronunciate. (V 617/74, mass n 368421).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)