Sez. 1, Sentenza n. 9141 del 17/04/2007 (Rv. 596645 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE | - Impugnazione parziale - Acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE
Nel caso di impugnazione parziale, l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate si verifica solo quando le diverse parti siano del tutto autonome l'una dall'altra e non anche quando la parte non impugnata si ponga in nesso consequenziale con l'altra e trovi in essa il suo presupposto. (Nella specie, in un caso di revocatoria fallimentare della cessione di un credito accettato salvo buon fine, l'appellante non aveva specificamente censurato il capo della sentenza del tribunale né l'iter motivazionale seguito al fine di disporre la revoca dell'atto, lamentando essenzialmente di esser stata considerata soccombente ai fini delle spese, laddove essa stessa aveva ritenuto inefficace la cessione del credito e chiesto in subordine la revoca dell'atto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)