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Sez. 2, Sentenza n. 2457 del 27/09/1982 Ud. (dep. 22/03/1983) Rv. 158000 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONCESSIONE NEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - SPECIFICO MOTIVO DI GRAVAME - NECESSITÀ - ISTANZA AVANZATA SOLO CON LE CONCLUSIONI NEL GIUDIZIO DI APPELLO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158000-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONCESSIONE NEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - SPECIFICO MOTIVO DI GRAVAME - NECESSITÀ - ISTANZA AVANZATA SOLO CON LE CONCLUSIONI NEL GIUDIZIO DI APPELLO - IRRILEVANZA.*

I benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna non possono essere concessi dal giudice di secondo grado se nei motivi di gravame non sia stata formulata una specifica doglianza al riguardo, a nulla rilevando che l'istanza sia stata avanzata per tramite del difensore con le conclusioni presentate nel giudizio d'appello. (Conf mass n 141261; (Conf mass n 139916; (Conf mass n 135718).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)