Sez. 2, Sentenza n. 10884 del 30/03/1978 Ud. (dep. 02/09/1978) Rv. 139916 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - GIUDIZIO DI APPELLO - CONCESSIONE DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - GIUDIZIO DI APPELLO - CONCESSIONE DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Il beneficio della sospensione condizionale della pena, cosi come quello della non menzione della condanna, puo essere concesso nel giudizio di primo grado anche senza specifica istanza dell'imputato; ma, dato l'effetto parzialmente devolutivo dell'appello, non puo, invece, essere concesso dal giudice di secondo grado se nei motivi di gravame non sia stata espressa una specifica richiesta al riguardo; ne vale sopperire alla Mancanza del motivo di gravame la eventuale istanza avanzata soltanto nel dibattimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)