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Sez. 6, Sentenza n. 7221 del 27/11/1989 Ud. (dep. 24/05/1990) Rv. 184381 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - CONCESSIONE IN APPELLO - SPECIFICA ISTANZA NEI MOTIVI DI GRAVAME - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184381-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - CONCESSIONE IN APPELLO - SPECIFICA ISTANZA NEI MOTIVI DI GRAVAME - NECESSITÀ.*

I benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna non possono essere concessi dal giudice di secondo grado, se nei motivi di gravame non sia formulata una specifica doglianza al riguardo, ove concedibili, oppure non sia avanzata richiesta subordinata, per la ipotesi che le condizioni per la loro applicazione ricorrano nella fase di gravame, in conseguenza dell'accoglimento della censura. (V mass n 171392, ed ivi citate; (Conf mass n 181735, ed ivi citate sulla prima parte; (Conf mass n 166155; (Conf mass n 158000, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)