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Sez. L, Sentenza n. 2307 del 10/04/1984 (Rv. 434349 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - NESSO EZIOLOGICO CON LE LAVORAZIONI MORBIGENE - PRESUNZIONE LEGALE - ESTENSIONE NELL'IPOTESI DI RISCHIO AMBIENTALE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - ESPOSIZIONE A DETTO RISCHIO - ACCERTAMENTO DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434349-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - NESSO EZIOLOGICO CON LE LAVORAZIONI MORBIGENE - PRESUNZIONE LEGALE - ESTENSIONE NELL'IPOTESI DI RISCHIO AMBIENTALE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - ESPOSIZIONE A DETTO RISCHIO - ACCERTAMENTO DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

La presunzione legale circa il nesso eziologico tra lavorazione morbigena e malattia professionale, che opera nell'ipotesi in cui il lavoratore è direttamente addetto ad una delle lavorazioni protette, non è invocabile nell'ipotesi di rischio ambientale (caratterizzata dal fatto che la lavorazione stessa non è svolta direttamente dal lavoratore colpito dall'infermità), ove non sia dimostrato che l'esposizione a detto rischio costituisce una caratteristica costante e normale - anche se non quotidiana - delle mansioni espletate dal lavoratore (gravato dal relativo Onere probatorio). L'accertamento del giudice del merito in ordine alla sussistenza o meno dell'esposizione al rischio predetto si risolve in un apprezzamento di fatto, che è incensurabile in Sede di legittimità, se fondato su motivazione adeguata ed immune da vizi logici ed errori giuridici. (V 2087/75, mass n 375817; (V 206/74, Corte cost.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)