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Sez. L, Sentenza n. 7578 del 16/12/1986 (Rv. 449604 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - NESSO EZIOLOGICO CON LE MALATTIE MORBIGENE - PRESUNZIONE LEGALE - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DI RISCHIO AMBIENTALE - ESCLUSIONE - LIMITI - ESPOSIZIONE A DETTO RISCHIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449604-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - NESSO EZIOLOGICO CON LE MALATTIE MORBIGENE - PRESUNZIONE LEGALE - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DI RISCHIO AMBIENTALE - ESCLUSIONE - LIMITI - ESPOSIZIONE A DETTO RISCHIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

La presunzione legale circa il nesso eziologico tra lavorazione morbigena e malattia professionale, che opera nell'ipotesi in cui il lavoratore sia direttamente addetto ad una delle lavorazioni protette, non è invocabile nell'ipotesi di rischio ambientale, caratterizzata dal fatto che la lavorazione morbigena non è svolta direttamente dal lavoratore colpito dalla infermità, ove quest'ultimo non dimostri che l'esposizione al rischio costituisce una conseguenza caratteristica delle mansioni da lui espletate. L'accertamento effettuato in proposito dal giudice del merito, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi legali ed errori giuridici. (Conf 2307/84, mass n 434349).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)