Sez. 5, Sentenza n. 8033 del 28/03/2008 (Rv. 602692 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE | Eventi sopravvenuti alla dichiarazione - Mutamento della devoluzione - Conseguenze - Dichiarazione sostitutiva o integrativa - Necessità - Omissione - Effetti - Liquidazione in base alle dichiarazione originaria - Legittimità - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE
In tema di imposta di successione, qualora, dopo la presentazione della relativa dichiarazione sopravvenga un evento che dà luogo ad un mutamento della devoluzione dell'eredità, ed il contribuente non si avvalga del potere di presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa, ai sensi dell'art. 28, comma sesto, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 326, l'Ufficio rimane vincolato dalla legge a liquidare l'imposta in base alla sua unica dichiarazione originaria non sostituita né integrata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 28 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)