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Sez. 1, Sentenza n. 946 del 05/02/1996 (Rv. 495728 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - TERMINE | Valore dei cespiti ereditari - Denuncia di successione rettificativa di quella originaria - Presentazione oltre i termini di cui all'art. 39 del d.P.R. 637 del 1972 - Funzione sostitutiva della denuncia originaria. Esclusione - Avviso di liquidazione dell'imposta principale emesso sulla base della denuncia originaria - Omessa tempestiva impugnazione - Incontestabilità dell'imposta principale - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495728-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - TERMINE

Al di fuori degli errori materiali o di calcolo, contenuti nella dichiarazione del contribuente - per la cui correzione non è necessario uno specifico atto d'impugnazione, da proporsi entro un termine di decadenza, dovendosi procedere d'ufficio alla correzione dell'errore ed al rimborso della somma indebitamente versata entro il termine di prescrizione del diritto del contribuente -, a questo è consentito correggere gli errori - sia di fatto che di diritto - in via di "ritrattazione" con obbligo per l'Ufficio di tenerne conto, solo presentando una dichiarazione "sostitutiva" con le modalità e nel termine stabiliti dalla legge per l'adempimento dell'obbligo tributario. Pertanto, la denuncia di successione, rettificativa di quella originaria con riferimento al valore dichiarato dei vari cespiti ereditari, presentata oltre i termini di cui all'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, non assume funzione sostitutiva di quest'ultima e non costituisce, quindi, base per il calcolo dell'imposta di successione dovuta. Ne deriva che la mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta principale, emesso sulla base dei valori risultanti dalla denuncia originaria, rende l'imposta principale definitiva ed incontestabile, escludendo la possibilità di far valere, nei confronti del Fisco, con altri mezzi, gli "errori di valutazione", asseritamente contenuti nella prima denuncia, per ottenere la riduzione dell'imposta principale dovuta (nella specie il contribuente ha proposto istanza di rimborso in via amministrativa, chiedendo la riliquidazione dell'imposta principale sulla base della dichiarazione rettificativa, e, successivamente, ricorso alla Commissione Tributaria avverso il silenzio - rifiuto dell'Ufficio).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 39 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 36, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)