Sez. 1, Sentenza n. 8386 del 31/03/2008 (Rv. 602697 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI | Udienza presidenziale - Tentativo di conciliazione - Mancata comparizione di un coniuge - Rinvio - Necessità - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI
In tema di divorzio, una volta instaurato regolarmente il contraddittorio tra le parti, in caso di mancata comparizione di uno dei coniugi all'udienza presidenziale, spetta all'insindacabile discrezionalità del presidente valutare l'opportunità di provvedere alla fissazione di una nuova udienza per il tentativo di conciliazione, tenendo conto delle ragioni della mancata presentazione del ricorrente, e l'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 989 art. 4, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)