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Sez. 1, Sentenza n. 6016 del 14/03/2014 (Rv. 630525 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE | Presupposto indefettibile del procedimento - Esclusione - Mancata comparizione del coniuge convenuto all'udienza presidenziale - Rinvio - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630525-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

In tema di divorzio, il tentativo di conciliazione da parte del presidente del tribunale, pur essendo necessario per l'indagine sull'irreversibilità della frattura spirituale e materiale tra i coniugi, non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (nella formulazione vigente "ratione temporis", risultante dalle modifiche di cui all'art. 2 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. nella legge 14 maggio 2005, n. 80), ove il ricorrente non si presenti all'udienza presidenziale, in cui deve svolgersi il tentativo di conciliazione, la domanda di divorzio non ha effetti, mentre nella diversa ipotesi in cui sia il coniuge convenuto a non comparire, spetta al presidente valutare, tenendo conto delle ragioni della mancata comparizione, l'opportunità di un rinvio per l'espletamento di tale incombente.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)