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Sez. 1, Sentenza n. 11059 del 10/08/2001 (Rv. 548973 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE | Divorzio - Procedimento - Udienza presidenziale - Mancata comparizione di un coniuge - Tentativo di conciliazione - Omissione - Prosecuzione del giudizio davanti al GI - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548973-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Il tentativo di conciliazione non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio di divorzio in quanto la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione obbligatoria di una nuova udienza presidenziale, che può essere omessa quando non se ne ravveda la necessità e l'opportunità; pertanto, il giudizio può proseguire ove risulti la persistente volontà della parte non comparsa di chiedere il divorzio (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la nullità per omissione del tentativo di conciliazione nel caso in cui alla prima udienza non era comparsa per legittimo impedimento la controricorrente, che, alla seconda, in assenza del ricorrente gravemente malato che non aveva chiesto il differimento dell'udienza, aveva aderito alla domanda di divorzio e solo successivamente eccepito la nullità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 707, Legge 08/12/1970 num. 98 art. 4 septies, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)