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Sez. L, Sentenza n. 4361 del 27/06/1988 (Rv. 459346 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - TITOLARITÀ DI PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLO STATO - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE EX ART. 2, SECONDO COMMA, LETT. A), LEGGE 12 AGOSTO 1962 N. 1338 - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - EFFETTI - RETROATTIVITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459346-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - TITOLARITÀ DI PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLO STATO - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE EX ART. 2, SECONDO COMMA, LETT. A), LEGGE 12 AGOSTO 1962 N. 1338 - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - EFFETTI - RETROATTIVITÀ - LIMITI.*

A seguito della sentenza n. 34 del 1981 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, secondo comma, lett. A) della legge 12 agosto 1962 n. 1338, è venuta meno ex tunc - stante il principio della retroattività degli effetti delle sentenze della Corte costituzionale - la preclusione per i titolari di pensione diretta dello stato o di altri enti a conseguire l'integrazione al minimo della pensione diretta di vecchiaia - che costituisce una mera componente matematica dell'unitaria pensione - e pertanto il pensionato ha diritto alla riliquidazione della pensione, non già dalla data della pubblicazione della sentenza suddetta, ma retroattivamente nei limiti della prescrizione decennale ex art. 47, secondo comma, d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, che trova in generale applicazione all'Azione tendente alla liquidazione della pensione senza che a ciò sia di ostacolo la mancata impugnazione del provvedimento di liquidazione, mentre la speciale prescrizione breve (quinquennale) prevista dall'art. 129 R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 riguarda solo i ratei di pensione già liquidati e posti in pagamento. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva respinto la domanda di pagamento dell'integrazione al minimo della pensione sul presupposto che la mancata impugnazione del provvedimento di liquidazione avesse comportato l'intangibilità della liquidazione stessa). (Conf 694/88, mass n 457139; (Conf 6975/87, mass n 455155).*

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 com. 2 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)