diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6975 del 20/08/1987 (Rv. 455155 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - PRECLUSIONE PER I TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA DELLO STATO O DI ALTRI ENTI A CONSEGUIRE L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DIRETTA DI VECCHIAIA - ILLEGITTIMITÀ EX SENT. N. 34 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CONSEGUENZA - DIRITTO ALLA RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - SUSSISTENZA - DECORRENZA - LIMITI DELLA PRESCRIZIONE ORDINARIA - OPERATIVITÀ - PRESCRIZIONE BREVE EX ART. 129 DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 - DIVERSO AMBITO D'APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455155-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - PRECLUSIONE PER I TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA DELLO STATO O DI ALTRI ENTI A CONSEGUIRE L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DIRETTA DI VECCHIAIA - ILLEGITTIMITÀ EX SENT. N. 34 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CONSEGUENZA - DIRITTO ALLA RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - SUSSISTENZA - DECORRENZA - LIMITI DELLA PRESCRIZIONE ORDINARIA - OPERATIVITÀ - PRESCRIZIONE BREVE EX ART. 129 DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 - DIVERSO AMBITO D'APPLICAZIONE.*

A seguito della sentenza n. 34 del 1981 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, secondo comma, lettera a), della legge 12 agosto 1962 n. 1338, è venuta meno ex tunc la preclusione per i titolari di pensione diretta dello stato o di altri enti a conseguire l'integrazione al minimo della pensione diretta di vecchiaia (nella specie, a carico dell'ENPALS) e pertanto il pensionato ha diritto alla riliquidazione della pensione, non già dalla data della pubblicazione della sentenza suddetta, ma retroattivamente dalla data della presentazione della domanda amministrativa, nei limiti della prescrizione decennale che trova in generale applicazione al diritto al riconoscimento e alla liquidazione della pensione, mentre la speciale prescrizione breve (quinquennale) prevista dall'art. 129 RDL 4 ottobre 1935 n. 1827 riguarda solo i ratei di pensione già liquidati e posti in pagamento, il cui mancato incasso dipende dall'inerzia del pensionato. (V 3439/86, mass n 446398).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 com. 2 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)