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Sez. 3, Sentenza n. 16732 del 17/07/2009 (Rv. 609397 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE | Spese di giustizia - Esenzione nelle controversie di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie - Natura tributaria - Configurabilità - Limiti - Conseguenze sul piano della giurisdizione - Fattispecie in tema di espropriazi9one forzata per crediti di lavoro.
Stato
decisa il 2009-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609397-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE

In tema di spese di giustizia, poiché l'esenzione delle controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie dall'imposta di bollo, di registro e da ogni tassa riguarda il rapporto tributario, la spettanza o meno di tale esenzione è oggetto di cognizione del giudice tributario. Appartiene invece al giudice ordinario la cognizione sulla sussistenza dell'esonero, nelle suddette controversie, da ogni spesa o diritto di qualsiasi specie e natura ricollegabili al servizio giustizia, attenendo tale esonero ad un rapporto non mediato da alcuna attività provvedimentale implicante l'esercizio di poteri pubblicistici. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, con cui era stata rigettata l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore precedente avverso il provvedimento con cui, in un procedimento di espropriazione fondato su una sentenza di condanna emessa in una controversia di lavoro, il giudice dell'esecuzione aveva subordinato la vendita dei beni pignorati al versamento del compenso previsto per l'istituto vendite giudiziarie).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 574, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 10 CORTE COST., Legge 29/03/2001 num. 134 art. 23 com. 2, Legge 06/12/2001 num. 437 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)