Sez. 1, Sentenza n. 7294 del 22/03/2013 (Rv. 625930 - 01)
GRATUITÀ DEL GIUDIZIO - ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI BOLLO, E DI REGISTRO E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO - IN GENERE | Esenzione - Finalità - Agevolazione dell'accesso alla tutela giusridizionale - Normativa - Natura eccezionale - Conseguenze - Sottrazione ad ogni spesa processuale - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
GRATUITÀ DEL GIUDIZIO - ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI BOLLO, E DI REGISTRO E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO - IN GENERE
L'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie prevista per processi di particolare natura, che coinvolgono certe categorie di soggetti o che afferiscono a particolari rapporti, è normativa di carattere eccezionale con cui lo Stato rinuncia alla riscossione di alcune imposte al fine di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale; come tale, quindi, non è suscettibile d'interpretazione analogica od estensiva, cosicché i benefici previsti non possono essere estesi ad ogni spesa processuale inerente all'istruttoria, in relazione allo svolgimento di attività da parte di ausiliari del giudice od a quella difensiva svolta dalla parte (nella specie, spese liquidate al consulente tecnico d'ufficio in un giudizio di separazione personale tra i coniugi).
Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 10 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 19 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 8 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)