Sez. U, Sentenza n. 25551 del 07/12/2007 (Rv. 600535 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Spese di giustizia - Spese di notificazione degli atti giudiziari - Obbligo dell'Erario di tenere indenne la parte in ragione della natura della controversia (nella specie di assistenza obbligatoria) - Relativa controversia - Natura della spesa - Tassa - Esclusione - Entrata patrimoniale pubblica extratributaria - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria - Devoluzione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Con riferimento alle spese di notificazione degli atti giudiziari, rientranti nell'ambito delle spese di giustizia, qualora - esistendo l'obbligo dell'Erario di tenere indenne la parte in ragione della natura della controversia (nella specie di assistenza obbligatoria, ai sensi dell'articolo unico della legge n. 319 del 1958, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 533 del 1973) - insorga una controversia in ordine alla pretesa indebita percezione delle stesse versate dalla parte, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, trattandosi di entrate patrimoniali pubbliche extratributarie coinvolgenti situazioni di diritto soggettivo in assenza di poteri autoritativi della P.A., distinte da quelle di carattere tributario, non costituendo (al contrario di altre spese di giustizia, quali la cosiddetta tassa fissa di cui all'art. 257 del d.P.R. n. 115 del 2002) tasse, atteso che manca la qualificazione di tassa da parte del legislatore e non sono ravvisabili univoci e convergenti indici di una sostanziale connotazione tributaria, con la conseguenza della non riconducibilità alla nozione di tributi necessaria, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, per la configurazione della giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e successive modificazioni.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1958 num. 319, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 10 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 32, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)