Sez. 3, Sentenza n. 23011 del 11/06/2026 Cc. (dep. 22/06/2026) Rv. 290187-01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Ordine di demolizione - Esecuzione - Istanza di condono o sanatoria - Sospensione - Condizioni.
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Il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria, è tenuto a compiere, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., un effettivo scrutinio sullo stato del procedimento amministrativo, sul prevedibile esito dell'istanza, sull'assenza di cause ostative e sulla durata necessaria alla sua definizione, potendo accordare la sospensione nel solo caso in cui sia ragionevolmente preventivabile un rapido esaurimento della procedura con l'adozione di un provvedimento incompatibile con la demolizione.
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)