Sez. 3, Ordinanza n. 47263 del 25/09/2014 Cc. (dep. 17/11/2014) Rv. 261212 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Ordine di demolizione - Esecuzione - Istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza - Sospensione - Condizioni.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)