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Sez. 4, Sentenza n. 22249 del 14/03/2014 Ud. (dep. 29/05/2014) Rv. 259230 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Requisito della "prevedibilità" dell'evento - Nozione - Fattispecie in tema di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Stato
decisa il 2014-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259230-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

In tema di reati colposi, la verifica in ordine alla "prevedibilità" dell'evento impone il vaglio delle possibili conseguenze di una determinata condotta commissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto "modello d'agente" ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore concreto si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta; tale modello impone, nel caso estremo in cui il garante si renda conto di non essere in grado di incidere sul rischio, l'abbandono della funzione previ adeguata segnalazione al datore di lavoro. (Fattispecie in tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)