Sez. 4, Sentenza n. 8883 del 10/02/2016 Ud. (dep. 03/03/2016) Rv. 266073 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Adempimento da parte del datore di lavoro di tutte le obbligazioni relative alla sua posizione di garanzia in ordine all'incolumità dei lavoratori - Dotazione di tutti i presidi di sicurezza - Comportamento esorbitante ed imprevedibilmente colposo del lavoratore - Lesioni personali - Responsabilità del datore di lavoro - Esclusione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore. (In motivazione la Corte di cassazione ha precisato che il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto passando da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)