Sez. 4, Sentenza n. 33311 del 24/05/2012 Ud. (dep. 27/08/2012) Rv. 255585 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE | Morte conseguente all'esposizione a polveri di amianto - Momento di insorgenza della malattia - Determinazione - Impossibilità - Irrilevanza - Condotta doverosa idonea ad incidere sul tempo di latenza della malattia - Nesso di causalità - Sussistenza - Fattispecie.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE
In tema di omicidio colposo in danno di lavoratori o loro familiari esposti ad amianto e deceduti per tumore polmonare, il nesso causale tra l'esposizione e l'evento infausto può ritenersi dimostrato allorché, applicando leggi scientifiche universali o statistiche ovvero il metodo di giudizio controfattuale, pur non risultando in concreto possibile determinare con esattezza il momento di insorgenza della patologia, si raggiunga comunque la prova che la condotta doverosa omessa avrebbe potuto incidere anche soltanto sul tempo di latenza o sul decorso della malattia. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la penale responsabilità degli imputati per la prolungata esposizione dei dipendenti alle sostanze tossiche, per la promiscuità lavorativa in ambienti angusti, per l'assenza di strumenti di protezione individuali e per l'omessa adozione di misure di riduzione delle polveri).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)