Sez. 4, Sentenza n. 11395 del 16/01/2006 Ud. (dep. 31/03/2006) Rv. 233533 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Detenzione ignorata dal giudice - Notificazioni ex art. 161 cod. proc. pen. - Legittimità - Fondamento.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
È legittima la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. (al domicilio dichiarato o eletto nelle ipotesi previste nel quarto comma) allorché lo stato detentivo dell'imputato non sia portato o non sia comunque venuto a conoscenza del giudice, sussistendo anzi in proposito uno specifico onere a carico dell'imputato medesimo di comunicare la propria condizione ai fini delle notifiche.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)