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Sez. 4, Sentenza n. 11395 del 16/01/2006 Ud. (dep. 31/03/2006) Rv. 233533 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Detenzione ignorata dal giudice - Notificazioni ex art. 161 cod. proc. pen. - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233533-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE

È legittima la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. (al domicilio dichiarato o eletto nelle ipotesi previste nel quarto comma) allorché lo stato detentivo dell'imputato non sia portato o non sia comunque venuto a conoscenza del giudice, sussistendo anzi in proposito uno specifico onere a carico dell'imputato medesimo di comunicare la propria condizione ai fini delle notifiche.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)