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Sez. 1, Sentenza n. 13609 del 09/07/2013 Cc. (dep. 24/03/2014) Rv. 259594 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Stato di detenzione non ignorato dal giudice - Notificazioni ai sensi dell'art. 161 cod.proc.pen. - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259594-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE

Non è valida la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato detenuto, il cui sopravvenuto stato di detenzione sia noto al giudice procedente. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza all'esito di udienza in camera di consiglio, il cui avviso era stato notificato al domicilio dichiarato dall'imputato che, nel frattempo, era stato sottoposto a misura cautelare coercitiva, la cui perdurante applicazione risultava agli atti del procedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)